IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre  2012,
n. 235; 
  Vista la nota della Prefettura di Roma - Ufficio  territoriale  del
Governo - prot. n. 229341 del 14 giugno 2018, con la quale sono stati
inviati gli atti trasmessi  dal  Tribunale  di  Roma  -  Sezione  dei
giudici  per  le  indagini   preliminari,   relativi   al   fascicolo
processuale n. 25278/2017 a carico  del  sig.  Pier  Michele  Civita,
consigliere regionale della Regione  Lazio,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in  data  11
giugno  2018,  dal  giudice  delle  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 284  del  codice  di  procedura
penale, nei confronti  del  sig.  Pier  Michele  Civita,  consigliere
regionale della Regione Lazio, per le fattispecie delittuose  di  cui
agli articoli 319-321 del codice penale; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che, all'art. 8,  comma
2,  prevede  la  sospensione  di  diritto  dalla  carica  consigliere
regionale, quando e' disposta l'applicazione della  misura  cautelare
degli  arresti  domiciliari,  di  cui  all'art.  284  del  codice  di
procedura penale; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con
la quale e' stata  disposta  l'applicazione  della  misura  cautelare
degli arresti domiciliari, emessa in data 11 giugno 2018, decorre  la
sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo  31
dicembre 2012, n. 235; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  Con effetto a  decorrere  dall'11  giugno  2018,  e'  accertata  la
sospensione del sig. Pier Michele Civita, consigliere regionale della
Regione Lazio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto  legislativo
31 dicembre 2012, n. 235. 
  La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato
venga meno l'efficacia della misura coercitiva  di  cui  al  comma  2
dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
    Roma, 24 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente: Conte